Legge
n. 205/93 (legge Mancino)
Misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
Pubblicato nella
Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (Gazz. Uff. 26
giugno 1993, n. 148). Si ritiene opportuno riportare anche la
premessa del presente decreto-legge. Per il regolamento, vedi il
D.M. 4 agosto 1994, n. 569.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e
modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più
efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di
intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 1993;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia;
Emana il seguente
decreto-legge:
1.
Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
- 1 (1).
1-bis. Con la
sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3
della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati
previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può
altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
a) obbligo di
prestare un'attività non retribuita a favore della collettività
per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità
stabilite ai sensi del comma1-ter;
b) obbligo di
rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra
ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione
della patente di guida, del passaporto e di documenti di
identificazione validi per l'espatrio per un periodo non
superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi
proprie di ogni genere;
d) divieto di
partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda
elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive
alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre
anni (2).
1-ter. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e
giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di
svolgimento dell'attività non retribuita a favore della
collettività di cui al comma 1-bis, lettera a) (2).
1-quater.
L'attività non retribuita a favore della collettività, da
svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un
periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal
giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze
lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato
(2).
1-quinquies.
Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a
favore della collettività: la prestazione di attività
lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici
danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma
3 dell'art.3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di
lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone
handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli
extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di
protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il
decreto di cui al comma 1-ter (2).
1-sexies.
L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di
strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati (2).
(1) L'articolo
che si omette, modificato dalla legge di conversione 25 giugno
1993, n. 205, sostituisce l'art.3, L. 13 ottobre 1975, n. 654.
(2) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
2. Disposizioni
di prevenzione. -
1. Chiunque, in
pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti
emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della
reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a
lire cinquecentomila (3).
2. E' vietato
l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche
alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al
comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno (3).
3. Nel caso di
persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei
reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un
reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto,
nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché
ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica,
ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n.
2-bis) (3/a), della legge 22 maggio 1975, n. 152 si applica la
disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un
periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di
archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327 (4).
(3) Comma così
sostituito dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
(3/a) L'art.18,
primo comma, n. 2-bis), di detta legge (numero introdotto dal
comma 1 del presente articolo nella formulazione originaria)
estendeva le disposizioni della L. 31 maggio 1965, n. 575, anche
a coloro che avessero compiuto atti obiettivamente rilevanti in
ragione dei quali dovesse ritenersi che facessero parte delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma
3 dell'art.3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in
pubbliche riunioni, avessero compiuto manifestazioni esteriori
od ostentato emblemi o simboli propri o usuali delle medesime
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. In conseguenza
della sostituzione del comma 1 del presente articolo con un
nuovo testo, operata dalla legge di conversione, nel quale non
è più presente il n. 2-bis dianzi citato, il richiamo a detto
numero deve ritenersi privo di valore giuridico.
(4) Comma così
modificato dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
3. Circostanza
aggravante.
- 1.Per i reati
punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per
finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i
loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla
metà (4).
2. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del
codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
(4) Comma così
modificato dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
4. Modifiche a
disposizioni vigenti. -
1 (5).
(5) Sostituisce
il secondo comma dell'art.4, L. 20 giugno 1952, n. 645.
5. Perquisizioni
e sequestri. -
1. Quando si
procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per
uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre
1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione
dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che
consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo
di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività
comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità
ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione
telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere
a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se
ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive
quarantotto ore.
2. E' sempre
disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in
esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni
esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati
nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. É sempre
disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri
materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o
materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre
1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti
nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli
324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia
in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona
estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre
trenta giorni.
3. Con la
sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444
del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di
particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui
al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga
a persona estranea al reato. É sempre disposta la confisca
degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo
comma 2 (12).
6. Disposizioni
processuali. -
1. Per i reati
aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si
procede in ogni caso d'ufficio.
2. Nei casi di
flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati
previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge
18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza
di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno
dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo
articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (6).
2-bis.
All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n.
654" (7).
3. Per i reati
aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che
non appartengono alla competenza della corte di assise è
competente il tribunale.
4. Il tribunale
è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3
della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
5. Per i reati
indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede
al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti
dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che
siano necessarie speciali indagini. 6 (8).
(6) Seguiva un
periodo soppresso dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n.
205.
(7) Comma così
inserito dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
(8) Comma
soppresso dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
7. Sospensione
cautelativa e scioglimento. -
1. Quando si
procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per
uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 o per uno dei reati
previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e sussistono
concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di
organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la
commissione dei medesimi reati, può essere disposta
cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività
associativa. La richiesta è presentata al giudice competente
per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il
provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del
medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982 (4).
2. Il
provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento
quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 3.
Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia
favorito la commissione di taluno dei reati indicati
nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo
scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o
gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(9).
(4) Comma così
modificato dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
(9) Comma così
modificato dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
8. Disposizioni
finali. -
1. Il settimo
comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è
abrogato.
2. Le
disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano
solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
9. Entrata in
vigore.
- 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |